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TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-424

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

 

ARTICOLO III-425

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

 

ARTICOLO III-426

In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.

 

ARTICOLO III-427

La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

 

ARTICOLO III-428

Per l'esecuzione dei compiti affidatile‚ la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche‚ nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

 

ARTICOLO III-429

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

 

ARTICOLO III-430

I membri delle istituzioni dell'Unione‚ i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti‚ anche dopo la cessazione delle loro funzioni‚ a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

 

ARTICOLO III-431

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale‚ l'Unione deve risarcire‚ conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri‚ i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

 

ARTICOLO III-432

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

 

ARTICOLO III-433

Il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-434

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-435

La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse‚ anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione‚ lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra‚ gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo‚ assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma‚ gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono‚ per ciò stesso‚ indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.

 

ARTICOLO III-436

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚ munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

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