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Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020
Art. 1 Numero dei deputati 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»; b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
Art. 2 Numero dei senatori 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»; c) il quarto comma è sostituito dal
seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti». Art. 3 Senatori a vita 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
Art. 4
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