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Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1

 

"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020

 

Art. 1

Numero dei deputati

 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola:  «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

    b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

 

Art. 2

Numero dei senatori

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita  dalla seguente: «quattro»;

    b) al terzo comma, dopo la parola:  «Regione»  sono  inserite  le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;

    c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione  delle  disposizioni  del  precedente  comma,  si effettua  in  proporzione  alla  loro  popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei  quozienti  interi e dei più alti resti».
 

 Art. 3

Senatori a vita

1.  All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per  altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in  carica  nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

 

 Art. 4
 
Decorrenza delle disposizioni


  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

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