Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
"Inserimento 
dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"
pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999 
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono 
premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, 
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei 
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni 
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo 
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa 
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di 
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla 
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella 
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata 
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre 
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo 
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di 
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
Art. 2
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti 
nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data 
della sua entrata in vigore.