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TITOLO
II
Rapporti
etico-sociali
Art. 29 - La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Art. 30 - È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31 - La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32 - La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33 - L’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34 - La scuola è aperta a
tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
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